venerdì 5 marzo 2010

PROGRESSO ITALIANO?

LICENZIAMENTI LIBERI, AL LAVORO A 15 ANNI
Zitti zitti, contando su un silenzio di tomba mediatico, politico e in buona misura anche sindacale, il governo ha messo a segno un altro duro colpo al lavoro dipendente. Un colpo che può diventare devastante perché consente alle imprese di aggirare completamente lo scoglio fin qui rappresentato dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Quello che impedisce a un datore di lavoro di licenziare «senza giusta causa»: ovvero senza colpe specifiche addebitabili al dipendente. Fin qui, in caso di «controversie» tra lavoratore e azienda, si potevano percorrere due strade: a) l’arbitrato, per i contenziosi meno problematici; b) il ricorso al giudice del lavoro in caso di licenziamento. Con il decreto approvato con formula definitiva dal Senato il 3 marzo, invece, le aziende potranno imporre a ogni nuovo assunto di firmare ¬ insieme al contratto di assunzione ¬ un’«opzione preventiva» con cui il lavoratore «sceglie» di rinunciare alla via giudiziaria, accontentandosi del semplice «arbitrato».

Ognuno di voi può immaginare la situazione: non trovi un lavoro stabile da anni, oppure la tua vecchia azienda è andata fallita da qualche mese. Ti capita di poter entrare in un nuovo posto; ti mettono davanti quel foglio in bianco da firmare, altrimenti puoi anche andartene. Quanti di voi troverebbero la forza di andarsene e via e rimettersi in cerca di un salario? C’è anche un secondo modo, ancora più subdolo di importi «l’arbitrato». Nei contratti collettivi i sindacati potranno o no far inserire una formula analoga. Le imprese premono ovviamente perché sia inserita; i «sindacati complici» (Cisl, Uil, Ugl o chiunque altro sceglierà la controparte aziendale come «interlocutore privilegiato») saranno d’accordo. La Cgil si opporrà da lontano, perché intanto è stata esclusa dai tavoli di contrattazione (tranne le categorie più «disponibili» a un compromesso al ribasso).

Et voilà! Nessuno o quasi potrà più far ricorso a un giudice per veder riconosciuto il proprio diritto a non essere licenziato. E’ vero, come dice Sacconi, che «l’art. 18 non è stato toccato». Semplicemente non potrà più essere applicato. Ma non finisce qui. L’art. 52 del decreto stabilisce che i precari (o le finte partite Iva) che dovessero vedersi riconoscere dal giudice «la natura subordinata dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa», invece di essere assunti (come ora) verranno «liquidati» dall’azienda con un indennizzo variabile tra i 2,5 e i sei mesi di stipendio. Non vi basta? Beh, se avete un figlio all’ultimo anno di scuola dell’obbligo (tra i 15 e i 16 anni, quindi) potrete tranquillamente spedirlo in fabbrica a fare «apprendistato». Varrà «come se» avesse studiato. Potrà dirsi «diplomato alla scuola della vita», come suo nonno.

Francesco Piccioni – Il Manifesto

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